L’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% partita oggi, secondo quanto sancito dall’articolo 40 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come modificato dall’articolo 11 del 28 giugno 2013 n.76.
Come aveva già chiarito ai tempi dell’entrata in vigore dell’aliquota del 21%, l’Agenzia ha ricordato che se per ragioni di ordine tecnico durante la fase di prima applicazione risulti impossibile “adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n.633 del 1972)”.
“La regolarizzazione – si legge nel comunicato stampa di ieri – non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti”.
Chi ha fatturato l’Iva al 21% potrà dunque versare l'imposta a debito, maggiorata “degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni”, entro:
il 27 dicembre, data ultima per il versamento dell’acconto Iva, se la liquidazione è su base mensile e il periodo di fatturazione riguarda ottobre e novembre;
il 16 marzo, termine per la liquidazione annuale, se la liquidazione è mensile e riguarda quanto fatturato a dicembre o se la liquidazione dell’imposta sui consumi è trimestrale.